Nuovi diritti e nuova subordinazione. A proposito di Massimo D'Antona

Di Andrea Ranieri Sabato 01 Giugno 2002 02:00 Stampa

In un incontro dello scorso mese di maggio con degli alunni di un Istituto tecnico industriale informatico della periferia romana – un incontro sull’art. 18, sulla proposta di legge Moratti, sui giovani e il lavoro – un ragazzo dell’ultimo anno, sveglio d’aspetto e di pensiero, ribatteva ai sindacalisti presenti, tutti giustamente impegnati a denunciare l’attacco ai diritti dei lavoratori e alle opportunità dei giovani del duo Berlusconi-D’Amato: «Ma, guardate, che se troverò o non troverò lavoro, se il lavoro sarà dipendente o autonomo, bello o brutto, gratificante per la mia intelligenza o solo per fare un po’ di soldi, dipende anche da me, dalle mie scelte. Sono io prima di tutti il responsabile del mio futuro». Era un giovane di destra, ed era chiaramente il leader della situazione, l’unico che riusciva a fare silenzio intorno a sé mentre parlava.

 

In un incontro dello scorso mese di maggio con degli alunni di un Istituto tecnico industriale informatico della periferia romana – un incontro sull’art. 18, sulla proposta di legge Moratti, sui giovani e il lavoro – un ragazzo dell’ultimo anno, sveglio d’aspetto e di pensiero, ribatteva ai sindacalisti presenti, tutti giustamente impegnati a denunciare l’attacco ai diritti dei lavoratori e alle opportunità dei giovani del duo Berlusconi-D’Amato: «Ma, guardate, che se troverò o non troverò lavoro, se il lavoro sarà dipendente o autonomo, bello o brutto, gratificante per la mia intelligenza o solo per fare un po’ di soldi, dipende anche da me, dalle mie scelte. Sono io prima di tutti il responsabile del mio futuro». Era un giovane di destra, ed era chiaramente il leader della situazione, l’unico che riusciva a fare silenzio intorno a sé mentre parlava.

La cosa che mi ha turbato è la seguente: come è possibile che un giovane che dà tanto valore alle sue scelte, che usa con tanta decisione e fierezza la parola «responsabilità», per motivare il suo impegno nello studio, che guarda al lavoro come una possibilità aperta, fatichi a riconoscersi nelle parole e nei comportamenti del sindacato e della sinistra, anzi le sente quasi alternative alla sua idea di libertà e di crescita personale? Sarà sicuramente in gran parte colpa sua, e del suo contesto familiare e ambientale, e poi dei media e della mistificazione quotidiana sulle nostre proposte e su quelle degli altri, ma c’è indubbiamente un problema nostro, che riguarda non tanto e non solo la qualità delle nostre proposte, ma molto spesso la cultura di fondo, i pensieri lunghi, persino i sentimenti e le emozioni con cui per tanti anni abbiamo fatto i conti, con il lavoro, i suoi problemi, i suoi diritti. Potremo dire a quel ragazzo: «Te ne accorgerai. Scoprirai rapidamente come il mondo sia duro e feroce, come le leggi del profitto e del mercato piegheranno i tuoi sogni e i tuoi progetti, come crederai di agire e sarai agito». E aspettare fiduciosi di raccogliere nelle nostre file il fallimento del suo progetto di vita. Oppure potremmo provare a scommettere sulla sua libertà e pensare a una nuova generazione di diritti capaci di sostenere la sua responsabilità, le sue scelte, di connettere l’idea di uguaglianza e di collettivo alla diversità delle storie di lavoro e di vita di cui sarà sempre più fatta la vita di ciascuno.

Credo che Massimo D’Antona si ponesse un problema non dissimile quando si proponeva di ripensare ad un diritto del lavoro capace di offrire tutele e opportunità «al lavoratore concreto, in carne ed ossa, al suo progetto di lavoro e di vita, più che al lavoro attualmente massificato di cui per lo più ancora oggi ci parlano leggi e contratti», e quando, nel 1996, scriveva per la «Rivista critica di Diritto del Lavoro» il saggio che vi riproponiamo. Dal 1996 ad oggi è passato molto tempo. Ma la straordinaria attualità di questo scritto testimonia che molto di quel tempo, come sinistra, come sindacato, l’abbiamo perso. D’Antona non ha dubbi sulla posizione da prendere su una questione assolutamente di questi giorni: la sottrazione al giudice e alla legge della qualificazione della natura del rapporto di lavoro, da affidarsi alla pura volontà delle parti, gli appare come un portato della mainstream liberista e deregolatoria, lesivo dei diritti individuali e della oggettività della verifica fattuale del carattere subordinato del rapporto di lavoro. Ma altrettanto netta è la sua contrarietà all’idea di pensare di ricavare la natura della varietà dei rapporti dalla norma giuridica di subordinazione, come categoria da cui «dedurre», per similitudine o per distanza, l’insieme delle tipologie lavorative in atto.

Soprattutto quando, ed è ancora normale in questa Europa, si «deducono» a partire da lì anche diritti fondamentali di cittadinanza, dalla previdenza, alla sanità, agli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria.

La strada che egli ci indica non è quella della negazione delle differenze, ma quella di collocare le differenze con le loro specificità, e le loro tutele specifiche, all’interno di una base comune di istituti e garanzie, a partire dal fatto che le varietà di lavoro in essere sono strumentali «rispetto all’attività economica altrui». Da qui la rivoluzione da compiere: il lavoro subordinato è una «specie» del lavoro tout court, di quel lavoro senza aggettivi di cui parla la Costituzione, che non parte dalla alternativa lavoro subordinato-lavoro autonomo, ma esige la tutela, la rimozione delle situazioni di debolezza sociale ed economica del lavoro come genere, in qualunque forma giuridica si esplichi. È una rivoluzione necessaria per spiazzare la contrapposizione su cui si è arenata fino ad oggi ogni possibilità riformatrice: fra chi usa il diritto per tutti come un grimaldello per scardinare i diritti in essere del lavoro subordinato o, all’opposto, chi assume le regole del lavoro subordinato come paradigma della stessa possibilità di regolazione.

Alla base di questa impostazione è la consapevolezza che non è alla portata del diritto del lavoro mutare le convenienze e le propensioni delle imprese e dei singoli, né modificare per via giuridica la natura delle organizzazioni: il diritto del lavoro può però evitare che la differenziazione e la flessibilità ingeneri ineguaglianze, privazione di diritti fondamentali, rigidità insormontabili per le persone inserite nelle diverse tipologie. Che è poi la condizione – stabilire un continuum di diritti, con a fondamento un solido corpo di diritti comuni – affinché le persone possano intervenire nei processi per cambiarli, costruire le proprie forme di rappresentanza collettiva nei confronti delle imprese, rendere visibile la propria autonoma soggettività, le esigenze di flessibilità collegate ai tempi della propria vita e alla propria crescita professionale. Se la Carta dei diritti proposta dall’Ulivo, se le proposte recentemente avanzate dalla CGIL, finalmente cominciano a fare i conti con queste idee, c’è, nella parte terminale dello scritto di D’Antona, un punto a cui non siamo ancora arrivati. Se parte del lavoro che verrà sarà connesso a scelte e a motivazioni sociali e volontarie, se sarà – e già comincia ad essere – autodeterminato ed autogestito, intrecciato alla riproduzione e alla cura, alle motivazioni e alle scelte etiche delle persone, come riconoscere diritti a questa nuova dimensione, che nasce dal rifiuto e/o dall’impossibilità di rapportarsi a quella idea d’impresa, che costituisce comunque il tessuto connettivo dei diritti connessi al «lavoro economicamente dipendente»?

Come si sa, sono decine di migliaia i giovani che conoscono il significato del lavoro attraverso esperienze di volontariato, o attraverso piccole attività economiche capaci di collegare una scelta morale a minime condizioni di autonomia reddituale. Il movimento contro la globalizzazione liberista, quello di Seattle, quello di Genova, era fatto in parte di giovani con queste caratteristiche, che hanno conosciuto il lavoro nei centri della Caritas o attorno ai «centri sociali». Il tema che D’Antona ha proposto potrebbe oggi essere enunciato così: è possibile un collegamento con le tensioni e i desideri di questa generazione politica – questa volta di sinistra – che non sia puramente ideologico? Un collegamento cioè che assuma quelle esperienze, quei vissuti, come un modo per ridefinire e allargare la nostra idea del lavoro come genere e la gamma dei diritti di cittadinanza? È un problema a cui non si può rispondere solo «dall’alto», né solo «dal basso», ma promuovendo un incontro in positivo fra culture diverse, che fino ad oggi si sono confrontate «solo» sul mondo, poco sui propri modi di pensare il lavoro e la vita. In tutte le ipotesi di nuovi diritti del lavoro, sia a livello nazionale, sia europeo, si ragiona sul carattere centrale che dovrà avere la formazione come base dei diritti comuni. La ragione è semplice, ma non ovvia, e ci riporta a quel lavoro «concreto» da far vivere oltre le stesse tipologie giuridiche.

Il terreno della flessibilità e quello dell’autonomia sono, come è noto, pieni di trappole: è possibile essere autonomi, flessibili, mobili culturalmente e professionalmente, facendo un lavoro subordinato, o lavorare in situazioni di rigidità estrema, essere condannati alla coazione a ripetere, pur essendo giuridicamente autonomi. È il carattere «concreto» del lavoro che decide quanta autonomia è data, quanta intelligenza è messa all’opera, quanta ne viene valorizzata, quanta ne viene inghiottita. Sapendo che la ragione prima della sicurezza, nell’economia e nella società della conoscenza, sarà sempre più il proprio sapere culturale e professionale e la possibilità di riprodurlo e di accrescerlo nell’esperienza lavorativa. Il diritto alla formazione per tutti e per tutta la vita è il diritto base per tenere in un orizzonte di uguaglianza e di sicurezza il lavoro che si personalizza. Un diritto che interroga lo Stato in tutte le sue articolazioni, le sue priorità di spesa e di investimento, e interroga la scuola, l’Università, l’insieme dei luoghi di produzione e di riproduzione del sapere, e la loro capacità di interagire positivamente coi luoghi in cui si lavora e si vive. Da cui è possibile ritrovare un filo per intervenire sull’organizzazione del lavoro delle imprese old e new, delle stesse imprese a rete, per cui la capacità di pensarsi e progettarsi come luoghi di apprendimento dovrà essere sempre più non solo un imprescindibile dovere sociale, ma sarà anche una ragione fondante della loro capacità competitiva. Ma interroga anche le persone che lavorano e chi li organizza, perché il diritto alla formazione non diventa vero senza la volontà di chi lavora di investire su se stesso. Rispunta la responsabilità, di cui ci parlava il ragazzo dell’istituto tecnico industriale, come elemento costitutivo della nuova generazione dei diritti.

In modo forse un po’ brusco lo dicevano anche i nostri vecchi. C’è una frase che circolava nel movimento operaio emiliano, e in forme diverse anche a Genova e a Torino, che esprimeva fiducia nell’eguaglianza e nella libertà, nella possibilità di crescita di tutti gli esseri umani, e insieme la convinzione che nessuna conquista collettiva, nessun nuovo diritto diventa effettivo se non innesta un nuovo impegno personale. Ai lavoratori che si affacciavano alle porte del movimento, in cerca di tutela e di emancipazione, erano soliti dire: «Guardate che l’ignoranza non è obbligatoria – L’ignoranza è facoltativa».

 

Massimo D’Antona

Il travaglio attuale del concetto-chiave del diritto del lavoro, la subordinazione, è il travaglio di un modello culturale che ha avuto e continua ad avere centrale importanza nelle società europee. Per cogliere la profondità del travaglio, bisognerebbe guardare all’evoluzione delle istituzioni giuridiche che organizzano il mondo della produzione da un punto di vista antropologico, al modo di Karl Polanyi, considerandole come parte della cultura e come fattore costitutivo, e non mero prodotto, dell'esperienza umana di un’epoca. I cambiamenti del mondo della produzione sono così radicali da scuotere, soprattutto nella vecchia Europa, le basi di un ordine sociale che, anche grazie alle istituzioni giuridiche, trova tuttora nel lavoro salariato il suo riferimento essenziale, dal quale derivano senso, cogenza e legittimazione. Vorrei dimostrare che sul concetto-chiave del diritto del lavoro, la subordinazione, si riflette la difficoltà, che non è tecnico-giuridica ma culturale, di correlare razionalmente il complesso di istituzioni a orientamento protettivo che chiamiamo diritto del lavoro, con il mondo della produzione. Sostengo insomma che il disagio del diritto del lavoro nasce da un progressivo slittamento tra le forme reali che nelle società occidentali sta assumendo il rapporto tra gli uomini e il mondo della produzione, e le istituzioni giuridiche che sono sorte e si sono sviluppate nella fase storica in cui dominava il modello della produzione industriale. Nelle società europee la produttività cresce, e con essa la ricchezza e soprattutto la quantità di beni a disposizione, ma il lavoro se ne va. Non si tratta di un evento congiunturale, legato al ciclo economico, e non è neppure un fenomeno paragonabile, per profondità ed effetti, alle fasi di alta disoccupazione che questo secolo ha già conosciuto. La crescita senza occupazione non spinge verso il sottosviluppo e la povertà di massa. La posta in gioco non è la povertà, ma la speranza. Lo spettro che si aggira sull’Europa è la crescente consapevolezza che il mondo della produzione non ha più bisogno di quella dedizione totale di massa al lavoro (per circa un terzo della giornata, tutti i giorni, salvi riposi, feste e ferie, dalla scuola alla pensione) che è stato il gravoso destino ma anche il pegno della speranza – di una vita sicura e di un futuro migliore per i propri figli – per tre o quattro generazioni di europei, inclusa la mia. Tutto questo sollecita una revisione profonda dello statuto giuridico del lavoro. Del lavoro senza aggettivi, considerato al di là delle partizioni ricevute, tra lavoro autonomo e subordinato, o tra lavoro prestato per soddisfare un interesse economico e lavoro prestato al di fuori della sfera della produzione, per soddisfare interessi non economici, propri o altrui, come lavoro formativo, socialmente utile, volontario. E la revisione dello statuto giuridico del lavoro è un progetto a un tempo culturale e politico. Richiede che sia rinegoziato il contratto sociale che sta alla base della società salariale edificata sul modello fordista della produzione e del consumo. Se la dedizione totale al lavoro non fosse più l’obbligazione e il pegno della cittadinanza sociale, occorrerà chiarire su quali obbligazioni e pegni si deve fondare la cittadinanza sociale futura (sempre che non si voglia sciogliere il patto di solidarietà sociale tra cittadini, e sancire il dominio di mercato in tutti gli ambiti della vita). E richiede che l’ordine sociale sia riprogettato in funzione del dato inconfutabile che, se la produzione risparmia lavoro, la società continua ad averne un grande bisogno, nella gamma crescente di servizi alle persone e in quelli a favore delle conservazioni e della riproduzione dell’ambiente naturale e culturale in cui viviamo, e nelle maggiori quantità di tempo liberato dal lavoro totale come destino.

Mi sono spinto così fin troppo lontano senza aver fissato, sul terreno propriamente giuridico, alcune premesse essenziali, movendo, com’è necessario, dallo stato dell’arte della discussione sulla subordinazione, discussione sulla quale i cambiamenti epocali ai quali ho accennato hanno avuto risonanza, ma indiretta e mediata. La subordinazione, come concetto chiave del diritto del lavoro, si può considerare da due distinti profili, quello dell’inclusione e quello dei valori. Quello dell’inclusione è il profilo più presente al dibattito giuridico e giurisprudenziale. Quando un rapporto di lavoro deve considerarsi subordinato? Quello dei valori è spesso inespresso, ma non meno importante. Perché tra le diverse forme di lavoro, il lavoro subordinato fruisce di una protezione qualificata, che impone doveri di solidarietà al datore di lavoro e allo Stato? Sotto il profilo dell’inclusione, la nozione giuridica di subordinazione, quale si tramanda nelle massime della Cassazione, mantiene sostanzialmente intatta la sua capacità selettiva a condizione che, e dirò subito che il punto non è incontroverso, sia considerata una nozione indisponibile e nello stesso tempo aperta, ossia capace di «apprendere» dall’evoluzione della realtà. Il punto non è incontroverso, ed è anche il terreno sul quale, per vero senza grande chiarezza, la dottrina giuslavorista si è schierata in campi contrapposti. La scarsa chiarezza dipende innanzitutto dall’elevato tecnicismo dei termini della contrapposizione: la qualificazione del rapporto di lavoro procede per sussunzione o per tipizzazione? In altri termini, muove sillogisticamente da un concetto dogmatizzato di subordinazione o precede tipologicamente attraverso un giudizio di approssimazione a un modello o tipo ricavato dalle definizioni legali lette alla luce dei dati di normalità sociale? Sotto l’apparente tecnicismo, giacciono due questioni molto concrete. La prima è la possibilità, che secondo alcuni il metodo tipologico offrirebbe, di modulare gli effetti protettivi in funzione della maggiore o minore approssimazione del rapporto di lavoro da qualificare al tipo astratto del lavoro subordinato. (…)

Una nozione indisponibile e allo stesso tempo aperta della subordinazione va difesa con tutte le risorse teoriche in questa particolare fase storica. Più della definizione astratta, è decisivo che il giudizio di inclusione/esclusione sia aperto e capace di ordinare tipologicamente le nuove forme di lavoro produttivo in funzione dei valori di dignità, sicurezza, solidarietà che stanno alla base della tutela costituzionale del lavoro (subordinato). E che pertanto sia preservata una nozione oggettiva ed effettuale di subordinazione, escludendo rigorosamente che di essa le parti possano disporre all’atto della dichiarazione negoziale (senza escludere con questo, come subito dirò, che la volontà delle parti in ordine al nomen e al regolamento applicabile possa assumere un forte rilievo indiziario in certi casi).

Questo è quanto l’ordinamento consente oggi all’interprete. Ma non basta. Quando la Corte Costituzionale eleva la nozione «effettuale» della subordinazione a nozione presupposta dal sistema delle garanzie costituzionali del lavoro, taglia la strada alle velleità di fuga dal diritto del lavoro e in particolare a quella fuga nel mercato che si esprime nel ritorno al contratto e nella rivendicazione di un potere di disposizione del tipo restituito alle parti. Ma evita anche di affrontare i problemi di ridefinizione dello statuto giuridico del lavoro, i quali sono legati precisamente alla perdita di oggettività della figura socialtipica del lavoratore – che è sempre meno descrivibile nei termini tradizionali di chi è totalmente dedito a un lavoro eterodiretto, svolto in un’organizzazione gerarchica e compatta – all’emersione di una vasta area di lavoro che, per essere «oggettivamente» diverso dal lavoro subordinato, non merita davvero di essere considerato semplicemente non-lavoro. Proverò a riassumere in alcune proposizioni quelli che a me sembrano i temi essenziali di una revisione dello statuto giuridico del lavoro.

Il primo è il superamento della dicotomia tra lavoro subordinato e lavoro autonomo o associato. Superamento che non comporta la diluizione delle differenze, che restano profonde, da un lato e dall’altro dello steccato, ma la fissazione di una base comune di istituti e garanzie. Tralasciando per un momento gli aspetti di contenuto, occorre almeno chiarire su quali presupposti si può individuare un’area di continenza tra lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro associato, ferme restando le differenze. Il punto di contatto è la strumentalità del lavoro (personale) rispetto all’attività economica altrui, il suo porsi, indipendentemente dallo schema contrattuale utilizzato, come il fattore normale e costante di quell’attività. È possibile riconoscere una base comune di regole e diritti alla famiglia dei contratti di lavoro, e mantenere nello stesso tempo ferma la nozione inderogabile e aperta della subordinazione? La risposta è sì, se si compie la rivoluzione (culturale) di considerare il lavoro subordinato come specie del genere lavoro tout court; quest’ultimo inteso a sua volta come il riferimento comune delle diverse forme di integrazione su base contrattuale del lavoro nell’attività altrui. La scoperta di una base comune a un’intera famiglia di contratti di lavoro non ha un valore normativo, ne ha uno strettamente metodologico. È ciò che consente alla famiglia di riconoscersi non in una classificazione estrinseca, ma in un elemento ricavabile dall’atto di autonomia contrattuale dal quale tutti i rapporti considerati prendono vita. L’elemento comune – dando per scontato il carattere personale della prestazione lavorativa e l’onerosità – è come ho detto la funzione di integrazione contrattuale del lavoro nell’attività economica altrui (il fatto della prestazione inserita come fattore normale e costante nel ciclo della produzione o nell’organizzazione del servizio del datore di lavoro, il che nei contratti associativi richiede anche la mancanza di ogni effettivo potere di controllo sulla gestione). (…)

Non vi possono essere conclusioni, ma qualche notazione finale. Sempre più chiaramente dietro la crisi del concetto-chiave del diritto del lavoro vi è l’eclissi di un modello culturale dal quale tuttavia continuiamo a trarre orientamenti e convinzioni. Il modello antropologico del diritto del lavoro italiano è in piccola parte quello del Cipputi industriale, occupato in una grande fabbrica del Nord, e in parte assai più consistente quello del ceto medio operaio-impiegatizio-privato-pubblico, che ha ingrossato l’elettorato interclassista della DC e del PCI. Con la sua tipica ambiguità, il diritto del lavoro ha catturato bisogni e aspirazioni di un’umanità composita, che ha popolato il mondo della produzione e quello del consumo nei cinquant’anni di sviluppo e di pace di questo secondo dopoguerra, ma che tende a perdere peso nell’uno, anche se lo mantiene fermamente nell’altro. Oggi, val la pena di ripeterlo, la questione delle questioni è che – certo non ovunque allo stesso modo, ma nella nostra vecchia Europa più che altrove – la produttività cresce mentre il lavoro se ne va. La questione delle questioni è che il diritto del lavoro così come è non solo cattura un modello antropologico di lavoratore che perde centralità, ma, in quanto le istituzioni giuridiche sono istitutive di un modello di società, rischia di rivelarsi elemento frenante rispetto all’esigenza di rifondare, in primo luogo nella cultura, la funzione del lavoro (senza aggettivi) in una società che conosce la crescita senza occupazione.

Ormai il nucleo forte del diritto del lavoro protegge i pochi, ed esclude i molti. E come se non bastasse i pochi sono le generazioni mature e i gruppi già forti, mentre i molti sono le generazioni giovani, i lavoratori marginali, gli immigrati, i deboli. Ha difficoltà a dare senso e dignità alla vita chi non è occupato nelle forme esclusive che il modello industriale ha tramandato (ed è questa la condizione che si avvia a essere prevalente). Canalizza enormi trasferimenti verso il mercato del lavoro, ma conosce solo i bisogni del Cipputi industriale che, se si ammala o si infortuna o è disoccupato, in tanto è considerato dal sistema della protezione, in quanto abbia già un lavoro stabile. E se dovessimo concludere che il problema antropologico fondamentale del nostro tempo è dare un senso (e di forgiare istituzioni appropriate) al non-lavoro, che non è l’ozio, ma il lavoro al di fuori del mondo della produzione? E se fossero le leggi sul volontariato, sui lavori socialmente utili, sulle organizzazioni non profit i frammenti di un diritto del lavoro futuro, così come le «leggi grezze e fumose, coperte di scorie», per riprendere una immagine di Carnelutti, furono l’embrione del diritto del lavoro industriale?

Da «Rivista Critica di Diritto del Lavoro», I, Quaderni, 1996.

 

Chi è Massimo D’Antona? Studioso di mercato del lavoro e docente di diritto del lavoro, assassinato dalle BR il 20 maggio 1999 all’età di cinquantuno anni. Nei governi Prodi e D’Alema è stato consulente del ministero del Lavoro, coordinando la commissione per la riforma degli ammortizzatori sociali e il comitato per la riforma della legislazione del lavoro.