Leggi elettorali e forma di governo: una transizione incompiuta

Written by Damiano Nocilla Thursday, 28 February 2008 22:41 Print

Se, da un lato, la forma di governo non risulta solo dalle regole formali relative ai rapporti tra gli organi fondamentali di un sistema, ma anche dai rapporti sostanziali che vi stanno dietro e dal concreto configurarsi della realtà costituzionale, dall’altro i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi e le legislazioni elettorali non possono essere considerati i soli fattori determinanti del rendimento di una forma di governo. Su queste basi, si ripercorrono le tappe principali dell’evoluzione delle forme di governo – sul piano nazionale, regionale e locale – dell’Italia repubblicana. La conclusione è amara: una perdurante situazione di incertezza, a tutti i livelli, che non vede un punto di approdo.

La forma di governo non risulta solo dalle regole formali relative ai rapporti tra Parlamento, governo e capo dello Stato, ma anche dai rapporti sostanziali che vi stanno dietro e dal concreto configurarsi della realtà costituzionale dei diversi sistemi, spesso profondamente differente, malgrado le regole formali possano apparire assai simili. Non è esclusivamente il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi a costituire l’elemento determinante della forma di governo e del suo rendimento. La sua individuazione deve tener conto di una serie di fattori, che vanno dal sistema partitico ai meccanismi elettorali, dalla prassi interpretativa della Costituzione formale alle convenzioni costituzionali fra gli attori della vita politica, dal complesso delle più dettagliate regole attuative della Costituzione al tipo di società civile (omogenea o no) e alle sue fratture. Questi elementi devono essere presi in considerazione nel loro complesso e nel reciproco interagire, senza trascurare neppure le regole formali che presiedono ai rapporti tra governo, Parlamento e capo dello Stato. È opportuno, perciò, diffidare delle virtù taumaturgiche dei sistemi elettorali (soprattutto se intesi nel ristretto senso di modalità relativa alla tra- duzione delle scelte del corpo elettorale nella designazione dei titolari delle cariche elettive) per realizzare un radicale cambiamento della forma di governo o per correggerne il rendimento. Sono necessari anche interventi sugli altri fattori atti ad influenzarla, in quanto si tratta di un’operazione complessa, che richiede per lo più misure e correzioni a tutto campo e non può limitarsi ai soli ambiti toccati dalla legislazione elettorale. Quest’ultima di per sé investe una materia molto ampia e complessa: dalle modalità di individuazione delle candidature allo specifico meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, da come si esprime il voto alla legislazione di contorno (norme sul riconoscimento dei partiti, sul loro finanziamento, sulle campagne elettorali, sulle cosiddette primarie ecc.). Ognuna di queste tematiche, lo si voglia o no, ha propri specifici effetti ai fini dell’inquadramento di un certo sistema in questo o quel modello di governo.

Non sembra inoltre corretto sostenere in modo tranchant che ad essere direttamente condizionato dal sistema elettorale è il sistema partitico e che quest’ultimo è elemento costitutivo determinante della forma di governo. In realtà questo gioco a cascata di condizionamenti avviene sempre in concorso con circostanze e fattori di altra natura. Già Maurice Duverger chiarì, ad esempio, che il sistema proporzionale non crea la frammentazione partitica, ma fotografa le divisioni sussistenti all’interno della società civile,1 sicché, in una società omogenea, nella quale le fratture sociali non si trasferiscono sul piano politico, gli elettori si aggregheranno intorno a poche forze politiche. All’inverso, un sistema elettorale maggioritario ad un turno basato su collegi uninominali (cioè un sistema elettorale all’inglese) – ma la medesima considerazione può essere fatta anche per un sistema a doppio turno – non provocherà necessariamente una riduzione del numero dei partiti rappresentati, quando vi siano forti partiti radicati su parti del territorio nazionale oppure quando – ma ciò vale solo per i sistemi a due turni – i partiti minori siano in grado di far pesare il proprio determinante appoggio sulla scelta del candidato al secondo turno. La trasformazione della forma di governo non può puntare esclusivamente sul sistema elettorale, la revisione di quest’ultimo deve infatti essere accompagnata da una coerente legislazione di con- torno e da altre necessarie riforme, altrimenti si rischia di produrre effetti in senso assolutamente contrario ai fini che inizialmente ci si proponeva. La storia italiana invece – dalla cosiddetta legge truffa al referendum del 1993, alle recenti iniziative referendarie – sembra aver costantemente imboccato la strada sbagliata, prendendo sempre avvio dalla modifica del sistema elettorale, senza un coerente disegno.

Tutto ciò va detto con convinzione, se si vogliono comprendere le più recenti vicende della legislazione elettorale in Italia e dei suoi effetti sulla forma di governo, le illusioni e le delusioni cui sono andati incontro promotori e sostenitori del referendum del 18 aprile 1993, il diffuso malessere che una quindicennale transizione, che sembra non avere un approdo, ha ormai creato nell’opinione pubblica e, infine, i rischi che corrono iniziative più o meno improvvisate, soprattutto quando continuino ad incidere sul solo sistema elettorale. Da un altro punto di vista va considerato che la forma di governo è determinata dalle condizioni di fatto e di diritto che attengono sostanzialmente a tre aspetti: a) la rappresentazione (e non la rappresentanza; si intende infatti – come si accennerà in seguito – per “rappresentanza politica” qualcosa di sostanzialmente diverso, in quanto quest’ultimo concetto contiene in sé tutta la dialettica tra rappresentazione e governo) come complesso degli strumenti a disposizione della comunità governata per far giungere le proprie istanze ai governanti; b) la decisione, cioè tutto ciò che riguarda gli organi di governo e le procedure attraverso i quali la società viene governata; c) le garanzie atte ad evitare che il potere si trasformi in arbitrio e a tutelare singoli e gruppi di fronte al potere stesso. Questi aspetti interagiscono gli uni con gli altri, ne consegue che il mutamento di regole e comportamenti attinenti ad uno di essi produce effetti sugli altri due. I sistemi elettorali, che regolano le modalità di espressione delle scelte del corpo elettorale in ordine alla composizione delle assemblee rappresentative, non toccano i loro poteri e i rapporti con gli altri organi, non ne disciplinano le modalità di discussione e di deliberazione, e non stabiliscono garanzie e ruoli di maggioranza e opposizione. Il costituente del 1946-48 – pur muovendosi in un ambito culturale di sospetto verso il potere esecutivo e favorevole a un sistema elettorale pro porzionale – si mostrò consapevole della complessità dei problemi da affrontare nella prefigurazione della forma di governo del paese e, scegliendo con l’ordine del giorno Perassi la forma parlamentare, non mancò di invitare all’adozione di «dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e a evitare le degenerazioni del parlamentarismo».

Venne introdotto un complesso di istituti e di norme di garanzia atti ad evitare il prepotere e la prevaricazione di una parte sulle altre. Si dette vita ad un Parlamento, nel quale era presente una pluralità di forze politiche, tutte aventi pari dignità. L’intero sistema si basava sul riconoscimento del diritto (garantito dall’articolo 49 della Costituzione) dei cittadini di formare e di iscriversi liberamente a partiti politici, intesi come strumento essenziale di partecipazione dei singoli alla vita politica del paese. I partiti avrebbero dovuto – senza pretesa di esclusività – rappresentare le istanze sociali, coordinare l’azione degli organi decisionali, funzionare da elemento di garanzia, in un sistema in cui il pluralismo era assicurato. Ma la Costituzione non disegna un modello di partito, sono le forze sociali nella loro autonomia a determinare il tipo di struttura e di azione che i singoli partiti di volta in volta si danno (partito di massa organizzato, partito ideologico, partito pigliatutto ecc.). Mentre, quindi, venne predisposto un sistema articolato di garanzie, fu rinviata e riservata alla successiva legge ordinaria l’intera materia elettorale, per la quale ci si limitò a dettare talune disposizioni di principio sul diritto di voto e sui valori fondamentali che il voto stesso avrebbe dovuto attuare. Così come la determinazione del concreto modo di funzionare e di deliberare delle due camere sarebbe stata pressoché interamente lasciata ai futuri regolamenti parlamentari.

Se è vero, quindi, che vi fu una certa cautela da parte del costituente nell’affrontare la questione della tutela della stabilità dell’azione di governo (abbandonando, ad esempio, la proposta Tosato di introdurre la cosiddetta sfiducia costruttiva),2 è vero anche che sia il tema della rappresentazione che, per alcuni versi, quello dell’attitudine decisionale del sistema furono rinviati alla successiva attuazione. La spinta in direzione di un pluripartitismo estremo, della necessità dei governi di coalizione e, progressivamente, di una sorta di parlamentarismo assoluto di partiti, è derivata sostanzialmente da due fatti: la decisione delle due camere di adottare regolamenti parlamentari eccessivamente garantisti nei confronti dei singoli membri e dei gruppi minori e il risultato delle elezioni politiche del 1953 – vera e propria decisione popolare costituente, che non consentì al premio di maggioranza, previsto dalla legge truffa, di scattare. Si trattò di un chiaro segnale in direzione della proporzionalità di ogni forma di rappresentanza,3 ritenuta il più corretto meccanismo di rappresentazione e il migliore strumento di garanzia reciproca per i partiti.

Non venne però affrontata con sufficiente ponderazione la questione della capacità decisionale del sistema, che aveva mantenuto per lo più i farraginosi, lenti e complessi meccanismi del Parlamento prefascista. Contestualmente, la frammentazione politica e la necessità di ricorrere alla formazione di coalizioni per dar vita al governo resero sempre più instabile la vita degli esecutivi, mentre il potere di interdizione dei partiti minori e delle correnti interne a quelli maggiori si fece sempre più invasivo, ostacolando la tempestività e la coerenza delle risposte alle istanze della società. Il sistema elettorale proporzionale, che non scoraggia la formazione di piccoli partiti e la frammentazione di quelli più grandi, veniva visto come responsabile dell’instabilità governativa, della paralisi decisionale dei governi e dei parlamenti, della partitocrazia. Si è perfino scritto che l’espansione della spesa pubblica sarebbe un effetto del sistema elettorale proporzionale,4 dimenticando che il sistema proporzionale è nato per sottrarre il Parlamento alla pressione degli interessi localistici (resi più forti dai collegi uninominali) e che la spesa pubblica aumenta quando i singoli parlamentari si fanno portatori degli interessi del collegio che li elegge o dei gruppi sociali che li appoggiano. E se è vero che il sistema proporzionale rafforza il potere di influenza dei partiti, è anche vero che partiti organizzati, disciplinati e invasivi della società civile possono sussistere anche in presenza di sistemi elettorali diversi.5

Il processo di espansione del proporzionalismo, che si accompagnava alla centralità del Parlamento nei processi decisionali (la massima espressione di tale centralità si trova nel Regolamento della Camera dei deputati del 1971), si interruppe a seguito di una serie di eventi tra il 1991 e il 1993, che assumono un significato costituente di segno opposto.6

Il 9 giugno 1991 si svolse il referendum popolare sulla preferenza unica: si trattò di una prima manifestazione di distacco tra l’opinione pubblica e le sue istituzioni. A cui seguì la promozione dei referendum abrogativi (ma nella realtà manipolativi) sulla legge elettorale per il Senato – che tendeva a introdurre per i 239 collegi elettorali un sistema maggioritario a un turno (first past the post) – e sul Testo unico per le elezioni dei Consigli comunali, con il quale la disciplina elettorale dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sarebbe stata assimilata a quella dei Comuni con popolazione inferiore a tale quota (nei quali vigeva un sistema maggioritario). L’approvazione della legge 81/1993 evitò uno dei due referendum suddetti e modificò in senso maggioritario il sistema di elezione di sindaci e presidenti delle Province e dei rispettivi consigli, secondo un meccanismo a doppio turno e con un premio di maggioranza in favore della lista o del gruppo di liste che avessero sostenuto l’elezione del vincitore. Successivamente venne introdotta la clausola simul stabunt, simul cadent, in base alla quale la sfiducia verso (o il venir meno del) sindaco o presidente della Provincia determina l’automatico scioglimento del Consiglio. Infine, il referendum abrogativo della legge elettorale del Senato, il 18 aprile 1993, diede una larghissima maggioranza a favore dei “sì”.

Per una sorta di legge del contrappasso, dopo l’esito del referendum del 1993, tutto doveva essere sacrificato all’esigenza del bipolarismo, della stabilità della maggioranza e della centralità degli esecutivi. Il sistema elettorale venne considerato come funzionale alla capacità decisionale dell’apparato governativo, mentre la questione della rappresentanza e delle garanzie venne messa in secondo piano. Con le leggi 276/1993 e 277/1993 la scelta referendaria, che inizialmente riguardava il solo Senato, venne estesa anche alla Camera: in entrambe le camere i tre quarti dei seggi doveva essere assegnato con il sistema maggioritario ad un turno e il restante quarto secondo un criterio di proporzionalità. Nel 1995 per le Regioni a statuto ordinario venne introdotta l’elezione contestuale diretta del presidente della Regione e del Consiglio regionale, con l’attribuzione dei seggi consiliari proporzionalmente tra liste, fatta salva una quota destinata al premio di maggioranza. La regola dell’elezione del presidente della Regione a suffragio universale e diretto è stata costituzionalizzata dalla legge costituzionale 1/1999 ed è derogabile solo dagli statuti regionali, sicché, come stabilito dalla Corte costituzionale,7 salvo che questi ultimi non prevedano un sistema diverso di scelta del presidente della Regione, il Consiglio regionale non potrà votare la sfiducia né a lui né ad altro membro dell’esecutivo regionale senza mettere in gioco la propria sopravvivenza (si veda in proposito l’articolo 126 comma 3 della Costituzione).

Infine la legge 270/2005 ha modificato il quadro, introducendo un sistema elettorale per il Parlamento nazionale, che ricalca quello già in vigore per i Consigli delle autonomie territoriali. Si tratta di un sistema proporzionale a liste bloccate con attribuzione di un premio di maggioranza, che alla Camera consente alla coalizione vincente di godere di almeno 340 seggi e al Senato consiste in una piccola aliquota di seggi da attribuire ai vincenti regione per regione: ne consegue che per quest’assemblea il premio non è in grado di assicurare una maggioranza sicura in seno al plenum. Va notato che la nuova legge elettorale codifica una prassi precedente, stabilendo che i partiti o le coalizioni che si candidano a governare debbano depositare il programma di governo e dichiarare chi sarà l’unico capo della coalizione.

Questo processo ha portato (o meglio, sta portando) ad esiti comuni a tutti i livelli di governo, esiti che vanno valutati alla luce delle finalità che le iniziative referendarie del 1993 si proponevano e promettevano all’opinione pubblica: stabilità ed efficienza dell’esecutivo, scelta diretta da parte dei cittadini del capo dell’esecutivo, semplificazione del sistema partitico, riduzione del potere di influenza dei partiti.

Vi è stato un primo effetto comune a tutti i livelli di governo: quello di radicalizzare la scelta dell’elettore sulla personalità dei contendenti al vertice degli esecutivi, cancellandone, per così dire, ogni tipo di opzione ideologica. Le battaglie elettorali si svolgono più sull’appeal del candidato che sui programmi concreti. Questi sono in genere scarsamente conosciuti dagli elettori, suscettibili di adattamento con il mutare delle circostanze, esposti alla tempesta delle situazioni imprevedibili e formulati quasi sempre in modo generico: di fronte a queste obiezioni, la cosiddetta mandate theory dimostra tutta la sua fragilità.8 A ciò si unisce una conclamata crisi delle ideologie, se non addirittura della politica, essendosi determinata la fine di ogni tipo di dialettica interna ai partiti, della collegialità delle loro decisioni, della preventiva e approfondita selezione delle istanze e degli interessi della società civile. I partiti, lungi dal costituire un’espressione della società civile, strumentale alla partecipazione dei cittadini, si stanno trasformando nel seguito personale di alcuni personaggi politici, senza aver perso, però, in capacità di influenza sulla vita pubblica e sociale: quasi che sia possibile il governo di una società senza idee, aspirazioni e programmi da realizzare nel lungo periodo.

Si è verificato inoltre un esasperato aumento della frammentazione politica all’interno delle assemblee rappresentative. Non solo si constata un aumento, tra il 1992 e il 2006, del numero dei gruppi parlamentari e delle componenti politiche del gruppo misto in Parlamento (e ciò anche quando vigeva il maggioritario ad un turno per i tre quarti dei collegi), ma nei Consigli regionali e dei Comuni superiori a 15.000 abitanti – per eleggere i quali persiste la possibilità di esprimere la preferenza per un solo candidato della lista – i singoli consiglieri comunali e regionali devono mantenere in piedi potenti macchine elettorali per raggiungere, specie nelle grandi città, le migliaia di preferenze necessarie a conquistare il seggio. Queste organizzazioni si trasformano in una sorta di minipartito personale e finiscono per destrutturare il quadro politico, favorendo la mobilità fra i diversi schieramenti. Quanto a mobilità anche i membri del Parlamento nazionale, pur ormai designati dai partiti, giocano la loro parte. Tale processo è incoraggiato dalle norme vigenti in materia di finanziamento dei partiti, dei gruppi parlamentari e della stampa di partito.

Frammentazione del quadro politico e scollamento delle coalizioni vanno di pari passo. I meccanismi come il premio di maggioranza o il sistema maggioritario ad un turno su collegi uninominali – in assenza di comportamenti virtuosi delle forze politiche, che possono nascere da tradizioni o da regole, anche di natura convenzionale – incentivano la ricerca dei voti marginali e tolgono flessibilità al sistema, favorendo, per altro verso, coalizioni raccogliticce finalizzate solo a battere l’avversario. Per converso, va riconosciuto che le leggi elettorali varate dal 1993 ad oggi hanno provocato uno sviluppo in senso bipolare del sistema e reso più stabile la vita degli esecutivi. Si tratta di un risultato acquisito negli enti locali e nelle Regioni, dove ha giocato un ruolo fondamentale la regola simul stabunt, simul cadent, in base alla quale, anche in quei rari casi in cui il premio di maggioranza non è scattato – in quanto l’opposizione al leader direttamente eletto ha conquistato più del 50% dei seggi – l’esecutivo ha funzionato ed è riuscito ad attuare il programma senza essere eccessivamente condizionato dal Consiglio. Invece, a livello nazionale ci si è trovati di fronte ad uno sviluppo più incerto, anche quando, come nella XIV legislatura, la coalizione vincente ha ottenuto un considerevole numero di seggi in più rispetto all’opposizione (andrebbe svolta un’indagine per vedere quante volte dietro un rimpasto vi fosse una vera e propria crisi politica).

Ci si trova oggi in una situazione d’incertezza, che non sembra avere una via d’uscita. La vicenda italiana ha mostrato tutti i limiti dei meccanismi di ritaglio delle leggi elettorali operati con i referendum e, soprattutto, tutti i limiti della pretesa di disegnare una coerente, organica e funzionale forma di governo, agendo solo sulla trasformazione dei voti in seggi, senza tener conto preventivamente della realtà sociale sulla quale si interviene, della legislazione di contorno e delle norme sui rapporti tra gli organi costituzionali. Il che dovrebbe mettere sull’avviso rispetto a tutte le iniziative di tipo referendario, che vogliono perseverare nell’incidere sulla normativa elettorale.

Si può obiettare, tuttavia, che nel governo delle autonomie locali una riforma organica c’è stata e che gli esecutivi e i loro capi ne sono usciti rafforzati. Ma, talora, questi ultimi sono divenuti prigionieri degli accordi tra i partiti, che hanno preceduto l’elezione (si è parlato di un sindaco o di un presidente esecutore dell’accordo di maggioranza); si è inoltre assistito ad una vera e propria mortificazione del ruolo delle assemblee: poste continuamente di fronte all’alternativa tra far valere la responsabilità dell’esecutivo, decretando automaticamente il proprio scioglimento, o accettare le scelte preconfezionate dalle giunte. Sembra addirittura venuta meno la capacità dell’assemblea di mettere in discussione le scelte concrete che ad essa vengono sottoposte, di concorrere all’elaborazione dell’indirizzo politico e di funzionare – ma qui le ragioni esulano, per così dire, dai meccanismi istituzionali – da cassa di risonanza presso l’opinione pubblica della dialettica tra maggioranza e opposizione.

I meccanismi di responsabilità politica interni al sistema di governo si sono rivelati praticamente inefficaci. Il che, per quanto riguarda enti locali e Regioni, può non essere molto grave (anche se gli eventi recenti dovrebbero pur insegnare qualcosa), visto che è sempre possibile attivare meccanismi extrasistematici, facendo appello ai controlli dell’ente territorialmente più ampio o dello Stato. La sostanziale mancanza di una divisione orizzontale dei poteri trova compensazione nella divisione verticale, che garantisce contro un uso illegittimo o scorretto delle funzioni.

Ma il problema va posto con forza per ciò che attiene al governo dello Stato. Qui, non essendovi possibilità di appello a un livello superiore, occorre fare leva sui meccanismi di garanzia operanti all’interno della stessa forma di governo e sulla divisione orizzontale dei poteri. Chi con certa superficialità auspica una sorta di sindaco d’Italia deve avere sempre innanzi agli occhi il monito di Montesquieu: «È un’esperienza eterna della quale ogni uomo che abbia qualche potere è portato ad abusare; va fin dove incontra dei limiti».9

Lo sviluppo naturale e coerente della legge 270/2005, destinata a completare l’assimilazione del governo nazionale a quello di Regioni, Province e Comuni, sarebbe stato il progetto di riforma della seconda parte della Costituzione, respinto dal corpo elettorale nel 2006. Esso prevedeva che la sorte delle camere e della maggioranza parlamentare – quale che ne fosse la composizione e il grado di omogeneità – fosse legata a quella del primo ministro scelto direttamente dal popolo (si è parlato, appunto, di premierato assoluto). Inoltre, esso mirava a un rafforzamento dei meccanismi decisionali, in larga parte affidati al governo, di cui sarebbero stati mantenuti i poteri legislativi e, più in generale, normativi, e a cui sarebbero state attribuite ampie facoltà di intervento nei lavori delle camere. Queste ultime erano destinate ad essere tuttalpiù un organo di rappresentazione degli interessi e degli orientamenti della società civile, e avrebbero perso nella sostanza ogni potere di incidere sulla politica del paese, mentre è la sussistenza di poteri decisionali sostanziali e sufficientemente autonomi a trasformare la mera rappresentazione del popolo, propria delle assemblee di ancien régime, in moderna rappresentanza politica.10 Con questo progetto la pretesa di incidere sui meccanismi di rappresentazione della società sarebbe stata abbandonata, per puntare su una democrazia d’investitura del capo dell’esecutivo, diventato automaticamente il vero e solo rappresentante politico del popolo, in grado – per mezzo di un manipolo di parlamentari al suo seguito – di tenere sotto scacco maggioranza e opposizione.

Sarebbe così venuta meno non solo la possibilità di far valere la responsabilità politica del governo in Parlamento, ma anche la responsabilità politica del leader nei confronti del proprio partito, che è l’elemento – come è stato sottolineato11 – che impedisce le degenerazioni in senso plebiscitario del sistema inglese e che ha consentito l’allontanamento di Margaret Thatcher e la sostituzione di Tony Blair. Ne sarebbe uscito ulteriormente destrutturato lo strumento specifico, anche se non esclusivo, previsto dalla Costituzione per realizzare – quale che ne sia il modo di organizzarsi e di agire – la permanente partecipazione politica dei cittadini: il partito politico.

Se si aggiunge che tale progetto finiva per indebolire il ruolo di garanzia del capo dello Stato e della stessa Corte costituzionale, si può ritenere che il corpo elettorale abbia voluto sanzionare con il suo voto negativo l’assenza delle istituzioni e dei meccanismi di garanzia atti a limitare il potere della maggioranza e del singolo destinato ad incarnarla. È stato in sostanza percepito il pericolo che, a seguito della sua elezione diretta, il capo dell’esecutivo potesse ritenersi l’unico fiduciario del corpo elettorale, tuttalpiù termine di riferimento di un dialogo diretto con l’opinione pubblica (nel quale apparizioni televisive e sondaggi possono giocare un ruolo determinante). Si è temuto che si realizzasse nei fatti ciò che aveva stimolato la riflessione di Rousseau: «Il popolo inglese crede di essere libero, ma si sbaglia di grosso; lo è soltanto durante l’elezione dei membri del Parlamento; ma appena questi sono eletti, esso torna schiavo, non è più niente».12

[1] M. Duverger, L’influence des systèmes électoraux sur la vie politique, Colin, Parigi 1950, p. 16 sgg.

[2] L. Elia, La “stabilizzazione” del governo dalla Costituente ad oggi, relazione presentata al convegno “La Costituzione ieri e oggi”, Roma, 9-10 gennaio 2008, disponibile su www.astrid-online.it.

[3] Nel 1964 il sistema elettorale proporzionale venne esteso dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti a quelli con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti.

[4] Si veda in proposito quanto riportato da G. Della Cananea, Se il referendum giova alla stabilità, in “Il Sole 24 Ore”, 16 gennaio 2008.

[5] C. Esposito, La Costituzione italiana. Saggi, CEDAM, Padova 1954, p. 230.

[6] Questi eventi furono preceduti, peraltro, da un vivace dibattito in ordine alla necessità di assicurare al governo adeguati strumenti atti a consentirgli di realizzare il proprio indirizzo politico (si ricordino, ad esempio, il decalogo Spadolini e l’abolizione del voto segreto con la riforma dei regolamenti parlamentari del 1988).

[7] Sentenze della Corte costituzionale 2 del 2004 e 12 del 2006.

[8] Si vedano le critiche alla teoria del mandato formulate da G. Leibholz, Strukturprobleme der Modernen Demokratie, C. F. Müller, Karlsruhe 1967.

[9] C. Montesquieu, L’esprit des lois, Libro XI, cap. 6.

[10] Non è il fatto – come accennato nelle considerazioni introduttive, quando la rappresentazione è stata distinta dalla rappresentanza politica vera e propria – di far presenti ai detentori del potere (come il monarca) le istanze della società a caratterizzare la rappresentanza politica, ma il fatto che l’organo rappresentativo sia dotato anche di potestas decidendi. V. la voce Rappresentanza politica, in Enciclopedia del diritto, XXXVIII, Giuffré, Milano 1987.

[11] E. Fraenkel, La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico, a cura di L. Ciaurro, C. Forte, Giappichelli, Torino 1994.

[12] J. Rousseau, Contratto sociale, Libro III, cap. 15.