Ipotesi di riforma del sistema della giustizia penale in Italia

Written by Marcello Maddalena Tuesday, 09 February 2010 19:56 Print
Tra i nodi essenziali dell’esercizio della giustizia italiana vi sono la non ragionevole durata del processo e l’anomala permanente conflittualità tra magistratura e politica. Per quanto concerne il primo aspetto, sono auspicabili una maggiore utilizzazione della magistratura onoraria, un alleggerimento dei compiti del personale amministrativo e alcune riforme processuali. Quanto, invece, alla conflittualità, appare plausibile l’ipotesi di un ripristino della “immunità parlamentare” prevista dall’originario articolo 68 della Costituzione anche a tutela di magistrati ingiustamente accusati di faziosità politica.

Non vi è dubbio che agli occhi di un osservatore esterno i nodi essenziali dell’esercizio della giustizia italiana siano rappresentati dalla non ragionevole durata dei processi, da un lato, e dallo stato di permanente e anomala conflittualità con il mondo della politica, dall’altro. Non sempre la “conflittualità” con la politica ha nuociuto all’immagine della magistratura; anzi, vi è stato un tempo, quello di Tangentopoli, in cui la magistratura ha goduto del massimo indice di gradimento proprio per l’opera di “bonifica” condotta nei confronti del mondo politico. Perché, agli occhi dell’opinione pubblica, era stata solo l’opera della magistratura a far emergere, all’interno dell’amministrazione della cosa pubblica, un “sommerso” fatto di malcostume, corruzione, spregiudicatezza, affarismo ecc. e a spazzar via buona parte della classe dirigente del paese, tra cui almeno due dei principali partiti politici che avevano governato l’Italia per circa un cinquantennio. Si è trattato, però, di una breve stagione. Quella popolarità, infatti, è durata meno di un soffio di vento e adesso nessuno si sognerebbe di attribuire alla magistratura lo stesso indice di credibilità cui era assurta nel biennio 1992-94. Anzi, lo scenario si è capovolto, al punto che, in occasione del suo intervento al Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 giugno 2009, il capo dello Stato, che ne è anche il presidente, non ha esitato a denunciare, come uno dei pericoli maggiori per il buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia, «l’incrinarsi dell’immagine e del prestigio della magistratura », aggiungendo testualmente che il pieno recupero di «quel bene prezioso che è il prestigio della magistratura in termini di rinnovata fiducia e consapevole sostegno da parte dei cittadini» è «il più valido presidio» della sua indipendenza, «una condizione essenziale per il graduale superamento della crisi della giustizia, essenziale non meno delle opportune riforme normative e organizzative».

Chi scrive ritiene che all’origine di questo rovesciamento di valutazione dell’operato della magistratura vi sia una diversa percezione, nell’immaginario collettivo, non solo dell’efficienza ma anche dell’imparzialità dei magistrati. Infatti, all’epoca di Tangentopoli o anche dei primi processi per i grandi fenomeni di corruzione, i risultati processuali furono tali e tanti che nessuno (o quasi) poté dubitare che “la giustizia” si fosse mossa senza pregiudiziali di natura politica o ideologica, e comunque senza mai alcuna forzatura di tal segno. Questo perché i delitti che man mano venivano accertati e per cui intervenivano le condanne erano straprovati (tanto che in grandissima misura i reati venivano confessati dagli imputati), le imputazioni descrivevano condotte e fatti concreti estremamente significativi (in genere scambio di denaro contro favori “politici” nella assegnazione di lavori nelle opere pubbliche: fatti di cui era quindi immediatamente percepibile da chiunque il disvalore, sia sul piano penale sia su quello etico e sociale), e le stesse condanne apparivano ispirate a criteri di notevole moderazione, sì da non apparire mai frutto di “accanimento giudiziario”. Giusto o sbagliato che sia (e personalmente chi scrive ritiene che sia in gran parte sia sbagliato), l’immagine si è “incrinata”. Il motivo di questa situazione può essere ricondotto al fatto che le grosse inchieste originatesi da casi clamorosi si sono perse per strada o si sono concluse con assoluzioni; che alcune imputazioni sono apparse, agli occhi della comune opinione, piuttosto evanescenti; che in molti casi si è avuta l’impressione che alla cultura della prova e dei fatti si fosse sostituita quella del sospetto e delle frequentazioni e amicizie; che alcuni clamorosi contrasti tra organi giudiziari hanno trasmesso la sensazione che i magistrati confliggenti si muovessero secondo contrapposte logiche “politiche” (esterne o interne alla magistratura) piuttosto che secondo i canoni dettati dalla cultura della giurisdizione; che in più di una occasione è sembrato che vi potesse essere stato un “abuso” di quello strumento di indagine particolarmente invasivo, e perciò particolarmente odioso, rappresentato dalle intercettazioni telefoniche e ambientali; che, infine, proprio in relazione alle intercettazioni, si sono verificate indebite “fughe di notizie” sembrate, se non pilotate, quanto meno non sufficientemente contrastate dagli stessi magistrati anche quando riguardavano fatti non aventi rilevanza penale.

Il risultato è evidente: troppo spesso chi aveva interesse ad una generalizzata delegittimazione dell’intera magistratura è riuscito a disporre quanto meno dell’apparenza di elementi che servono per “incrinarne l’immagine e il prestigio” anche sotto il profilo di quella imparzialità e terzietà che costituisce il patrimonio minimo indispensabile per ottenere, da parte di ogni singolo magistrato, la fiducia dei cittadini.

E se a ciò si accompagna l’inefficienza del sistema, testimoniata dalla non ragionevole durata dei processi, ecco che “la misura è colma”. Nel senso che non solo la crisi appare di dimensioni ben più vaste dell’immaginabile, ma gli stessi rimedi sono più difficili da individuare già in partenza. Perché, da un lato, restituire efficienza ad un sistema giudiziario che si ritenga non garantire l’assoluta imparzialità dei magistrati non ha senso, anzi appare addirittura dannoso e perverso; e, dall’altro lato, assicurare autonomia e indipendenza a magistrati che non assicurino né imparzialità né efficienza pare addirittura iniquo giacché significa attribuire ingiustificati privilegi personali invece che riconoscere doverose garanzie per il corretto esercizio della funzione.

Sotto questo profilo – quello dell’immagine di terzietà e imparzialità – gioverebbero due operazioni. Da un lato, una maggiore attenzione, da parte dei magistrati (e soprattutto da parte di quelli inquirenti), a quegli aspetti sopra indicati e ad altri riguardanti il cosiddetto self-restraint nelle manifestazioni pubbliche sì da non fornire alcun pretesto alle potenziali accuse di faziosità politica. Dall’altro, un ripensamento della vecchia “immunità parlamentare” prevista dall’originario articolo 68 della Costituzione. Chi scrive ha sempre ritenuto un errore e un segno di debolezza della politica la riforma dell’ar ticolo 68 della Costituzione operata nel 1993. Nella loro saggezza i padri costituenti avevano giustamente previsto un contrappeso alle possibilità (sempre insite nella natura umana) di “accanimenti” o “persecuzioni” giudiziarie ad opera di schegge impazzite o politicizzate della magistratura. Come è noto, sull’onda emotiva dei fatti degli anni 1992-94, lo stesso Parlamento, nel 1993, ebbe a riformare profondamente l’istituto, sopprimendo la cosiddetta garanzia parlamentare. Ciò ha finito per alimentare le tensioni provocando sistematiche accuse di politicizzazione ogni volta che qualche magistrato ha posto un politico sotto inchiesta. È bene allora che, proprio affinché ciascuno si assuma le proprie responsabilità, sia lo stesso Parlamento a negare l’autorizzazione a procedere nei casi in cui ritenga sussistente un fumus persecutionis. Certo, sarebbe bene che dell’istituto non si facesse più lo scempio che condusse alla modifica del 1993, prevedendo quanto meno – per negare l’autorizzazione – una maggioranza qualificata. Ma è indubitabile che, lasciando le cose così come sono, dallo “scontro” escono screditate entrambe le istituzioni: quella politica e quella giudiziaria. La prima perché trasmette l’idea di volersi sottrarre al principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. La seconda perché sembra voler disconoscere a priori i pericoli di deviazione insiti nell’esercizio di un qualsiasi potere da parte dell’essere umano: e che sono tanto più naturali quanto più appetibile è il risultato (anche rispetto alla possibilità di dimostrare la capacità di applicare fino in fondo la legge di fronte ai potenti di turno). Con qualsiasi altra normativa si rischierebbe, da un lato, di incorrere inevitabilmente nelle cosiddette leggi ad personam che contrastano con il concetto stesso di legge che si è studiato sui banchi di scuola e che implica la generalità e l’astrattezza delle previsioni normative; e, dall’altro, di incappare nella devastazione generalizzata di tutta la giustizia penale. Al contrario, nei confronti dei costituenti del 1948 nessuno oserebbe neppure formulare il pensiero che abbiano avuto di mira cose diverse dal supremo interesse per le istituzioni dello Stato. Ciò permetterebbe almeno un parziale recupero di quel clima di serenità che certamente gioverebbe alla amministrazione della giustizia. Altrimenti il risultato pare destinato ad essere sempre quello del “conflitto permanente istituzionalizzato”, da cui la magistratura non ha nulla da guadagnare.

Come si è già anticipato, chi scrive crede che gran parte delle accuse mosse ai magistrati sia priva di fondamento e che l’incrinatura della immagine e del prestigio della magistratura sia sostanzialmente ingiusta e dovuta più alla martellante campagna di delegittimazione che ad autentici “torti” della categoria. In particolare, per quanto riguarda l’inefficienza del sistema e la non ragionevole durata dei procedimenti penali, non è corretto riversarne la responsabilità sui magistrati (a parte ovviamente quelle sacche di singole improduttività che, come in tutte le amministrazioni e in tutte le aggregazioni lavorative, inevitabilmente ci sono e non possono non esserci). Da un recentissimo studio effettuato da un collega (Mario Morra del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) sul rapporto della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) è risultato che, secondo i dati riportati dalla stessa Commissione, il numero dei procedimenti, sia penali sia civili, incamerati e smaltiti dai magistrati italiani è incomparabilmente maggiore di quello relativo ai magistrati degli altri paesi europei.

Le cause dell’inefficienza del sistema italiano non vanno quindi ricercate nella presunta scarsa laboriosità dei magistrati italiani, ma in altri fattori che, sotto il profilo della ragionevole durata, sono essenzialmente i seguenti: il numero complessivo degli affari civili e penali che richiedono l’intervento del magistrato; l’assoluta insufficienza, per non dire la carenza, del personale amministrativo; i sistemi processuali e in particolare il numero degli stati e gradi del procedimento; l’irrazionale e anacronistica utilizzazione e distribuzione sul territorio delle risorse umane disponibili, sia sul versante della magistratura sia sul versante del personale amministrativo.

A questi se ne aggiungono altri che si collocano all’interno dei sistemi processuali: la molteplicità e farraginosità degli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo; la complessità e l’arretratezza del sistema delle notificazioni, che più di ogni altro esigerebbe un ricorso ai moderni strumenti tecnologici; la necessità di accompagnare tutti i provvedimenti giurisdizionali e paragiurisdizionali con una congrua motivazione che di necessità è divenuta sempre più analitica e incisiva e quindi sempre più impegnativa per l’estensore.

Della necessità di rivedere le circoscrizioni per una più razionale utilizzazione delle risorse chi scrive ha cominciato a sentir parlare fin dal suo ingresso in magistratura (oltre quarantadue anni fa). Visto che non sono state introdotte modifiche utili e che la situazione non solo non è mai migliorata, ma è sensibilmente peggiorata (per la costituzione di nuove sezioni distaccate di Corti di appello, ad esempio), continuare a discuterne appare una inutile perdita di tempo. L’incredibile scopertura che si è verificata, recentemente, in molti uffici giudiziari di procura a causa del divieto di destinare a funzioni requirenti o giudicanti monocratiche i magistrati di nuova nomina poteva rappresentare un’opportunità nel quadro di queste riforme. Sarebbe stato – e forse sarebbe ancora – possibile sopprimere quegli uffici giudiziari in cui le procure della Repubblica non sono in grado di funzionare per l’assenza anche di un solo sostituto. Invece, finora si è provveduto con un decreto legge di assai dubbia legittimità costituzionale, con cui è stato previsto il trasferimento di ufficio, in tali sedi, di magistrati più anziani (indifferentemente giudicanti o requirenti) provenienti da Regioni limitrofe: un rimedio peggiore del male da cui è scaturito.

Più complessa è la questione del numero del numero dei procedimenti penali. Come è noto, in Italia vige il principio costituzionale della obbligatorietà dell’azione penale, che invece non si riscontra nella grande maggioranza degli altri Stati europei ed extraeuropei. Non solo; la complessa disciplina che regola la materia è strutturata nel senso che il pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 73 dell’ordinamento giudiziario, deve anche “promuovere” la repressione dei reati e la polizia giudiziaria, di cui il pubblico ministero dispone a norma dell’articolo 109 della Costituzione, è tenuta non solo a ricevere ma anche a «prendere notizia dei reati» (articolo 55 del codice di procedura penale). Ciò significa che, direttamente o tramite la polizia giudiziaria, il pubblico ministero ha anche degli enormi poteri di iniziativa per far emergere le stesse notizie di reato su cui poi avrà l’obbligo di esercitare l’azione penale. Ed è noto come in alcuni settori (quelli della sicurezza sul lavoro, delle malattie professionali, dei reati contro la pubblica amministrazione) interi fenomeni criminosi siano stati scoperti solo grazie alle iniziative dei magistrati del pubblico ministero. Purtroppo poi, a questa massa enorme di notizie di reato, prese o ricevute dai pubblici ministeri, la macchina giudiziaria non è in grado di far fronte, se è vero che un numero infinito di processi penali si conclude con una declaratoria di prescrizione del reato. Paradossalmente si può sostenere che il processo penale ricavi i suoi spazi di sopravvivenza proprio dalle declaratorie di prescrizione, che peraltro molto spesso, per non dire quasi sempre, avvengono anch’esse dopo una “non ragionevole durata” nel senso che in precedenza sono state precedute da un’attività (investigativa prima e processuale poi) assolutamente inutile. Ecco allora porsi il problema della possibilità, o meno, di incidere su questi spropositati carichi di lavoro senza dover rinunciare al principio di obbligatorietà dell’azione penale, che rappresenta lo “scudo” del magistrato risoluto ad assicurare l’eguaglianza dei cittadini almeno davanti alla legge penale.

Si tralascia in questa sede ogni considerazione su possibili rimedi deflattivi fondati sulle cosiddette “tecniche di mediazione dei conflitti”, sulle quali ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso e che comunque non sarebbero affatto risolutive, ma piuttosto il contrario.

A proposito, invece, delle notizie di reato che comunque debbono essere trattate dai magistrati (inquirenti prima e giudicanti poi), l’attenzione si sofferma, inevitabilmente, sui cosiddetti “criteri di priorità”, che in parte sono stati – specie negli ultimi tempi – indicati dal legislatore e in parte sono devoluti alle determinazioni dei singoli procuratori della Repubblica e, per la fase del giudizio, dei presidenti dei tribunali e delle Corti di appello. Criteri che peraltro non sono di facile elaborazione e che per di più sono esposti ai pericoli derivanti da contingenti scelte politiche operate dal governo o dalla maggioranza o, peggio ancora, dai procuratori della Repubblica se non addirittura dai singoli sostituti. A sommesso parere di chi scrive, allora, prima di rinunciare definitivamente al principio di obbligatorietà dell’azione penale e prima di ricorrere a criteri di priorità largamente permeati di contingente discrezionalità politica, varrebbe la pena di tentare la strada dei “binari paralleli”. La proposta è quella di riservare ai magistrati ordinari (giudicanti e requirenti) la trattazione solo di quei procedimenti e di quei processi ai quali lo stesso legislatore ha dimostrato di attribuire maggiore importanza in quanto ha disposto che se ne debba occupare un maggior numero di giudici (un collegio anziché un giudice monocratico) o che lo stesso si svolga attraverso più fasi (udienza preliminare) o che per la loro trattazione se ne debba occupare un gruppo specializzato (ad esempio, la Direzione distrettuale antimafia). Si lascerebbe invece alla cura della magistratura onoraria (vice procuratori onorari, VPO, giudici onorari di tribunale, GOT) quanto resta, dal momento dell’esercizio dell’azione penale fino alla conclusione del giudizio di primo grado. Questo sistema permetterebbe di incanalare i procedimenti, fin dall’inizio, su binari differenziati, con la conseguenza che le priorità nella trattazione sarebbero determinate non da astratti criteri di principio di difficilissima attuazione, ma dalla “capienza” e “disponibilità” della “stazione di arrivo”. Il corollario sarebbe che i magistrati togati verrebbero liberati da quell’enorme carico, quella zavorra che trascina a fondo l’intero sistema. Infine, permetterebbe di utilizzare nel modo migliore delle risorse umane (i VPO e i GOT) che finora sono state impiegate in misura limitata, per quanto riguarda i VPO, e quasi inesistente, per quanto concerne i GOT. Non vi è dubbio che il ricorso massiccio alla magistratura onoraria significhi riconoscere che la ma - gistratura togata da sola non ce la fa; così come non vi è dubbio che ciò equivalga ad accettare in partenza un prodotto, sul piano qualitativo, più “scadente” (ovviamente, anche qui ci sono le debite eccezioni), quanto meno perché proveniente da un corpo di magistrati meno selezionato. Ma anche una giustizia “minore” (o ritenuta tale) è preferibile ad un vero e proprio diniego qual è quello che si verifica quando si dichiara l’estinzione di centinaia di migliaia di processi per intervenuta prescrizione. Sotto questo profilo, già allo stato della legislazione vigente, sarebbe possibile ottenere, con idonee misure di carattere organizzativo e con una adeguata formazione professionale, una ben più estesa utilizzazione della magistratura onoraria giudicante (portandola alla pari di quella requirente). Ma soprattutto il legislatore avrebbe ancora ampi spazi di manovra per non limitare l’impiego dei magistrati onorari ai soli casi di «impedimento o di mancanza dei giudici ordinari » (articolo 43 bis dell’ordinamento giudiziario).

Per quanto attiene, poi, alla carenza di personale amministrativo, si è verificato, con l’ultimo provvedimento del governo, un paradossale adeguamento che è consistito nel ridurre la pianta organica degli uffici giudiziari al personale di fatto presente negli uffici stessi. Tuttavia, in questo modo, si è solo apparentemente “colmato” (ma in realtà ridotto) l’organico, e non si è inciso sul fabbisogno, che è rimasto inalterato. Poiché poi non è neppur pensabile che si possa tornare indietro sul punto, allora l’unico possibile rimedio è quello di cercare di ridurre i compiti del personale amministrativo. Sotto questo profilo, non è sufficientemente noto, benché sia un dato costante in quasi tutti gli uffici giudiziari a partire da quelli di procura, che il personale amministrativo non “riesca a star dietro” al lavoro del magistrato. Per quanti sforzi si possano fare in futuro per aumentare l’efficienza e la produttività dell’apparato, per razionalizzare il sistema, per ridurre gli incombenti amministrativi, tuttavia il gap resterà sempre notevole. Allora è legittimo chiedersi se – volendo “raschiare il barile fino in fondo” e per evitare che vengano celebrate, a causa della carenza di personale amministrativo, meno udienze di quelle che sarebbe consentito dalle disponibilità dei magistrati – non sia possibile celebrare le udienze penali senza l’assistenza obbligatoria (ma solo facoltativa) del cancelliere, come già avviene da tanti anni in moltissime sedi per le udienze civili. Ciò non significa disconoscere che la presenza dell’assistente del giudice rappresenti una garanzia per tutti, per il giudice, per le parti, per i testimoni. Ma, con i tempi che corrono, questa presenza può essere un lusso: a cui, molto a malincuore, si può, almeno in molti casi, rinunciare.

Quanto ai sistemi processuali, è appena ovvio che – con un sistema come il nostro – i processi penali abbiano una durata non ragionevole e siano destinati in buona parte a concludersi con una declaratoria di prescrizione. Infatti, si considerino, a prescindere da quanto detto a proposito del numero degli affari penali e del principio di obbligatorietà dell’azione penale, alcuni punti fermi. In primo luogo, per arrivare alla fine del processo ordinario, occorre – sempre e per qualsiasi reato – superare, come minimo, la fase delle indagini preliminari e tre gradi di giudizio, a cui si deve aggiungere, per i reati ritenuti dallo stesso legislatore più rilevanti, la fase dell’udienza preliminare. In secondo luogo, il passaggio da una fase all’altra o da un grado all’altro comporta una lunga serie di attività (copia e notifica di atti, impugnazioni, avvisi, comunicazioni, udienze da fissare ecc.) con le relative scansioni temporali in entrata e in uscita. In terzo luogo, nel corso delle indagini preliminari tutta una serie di provvedimenti richiedono l’intervento del giudice delle indagini preliminari (e spesso si tratta di provvedimenti che non possono essere emessi illico et immediate, ma esigono mesi se non anni di studio delle carte). Quarto poi, nei procedimenti di una qualche rilevanza l’iter processuale è complicato da una serie di procedure incidentali che comportano un notevolissimo dispendio di tempo e di fatica per tutti gli operatori (magistrati e personale amministrativo). Quinto, per quasi tutti i provvedimenti del giudice è necessaria la “motivazione”, a pena di nullità. Infine, l’iter processuale è condizionato da una serie incombente di vizi con conseguenze (regressione del processo, rinnovazione degli atti) che rischiano di trasformare il processo in un gigantesco “gioco dell’oca”. Visto tutto questo, quel che stupisce è soltanto... lo stupore. Tanto più che i termini di prescrizione del reato sono stati costruiti e disciplinati, di fatto, in modo da favorire questo esito del processo. Chi scrive resta convinto che una delle prime riforme cui porre mano – per il buon funzionamento dei processi – sarebbe quella della revisione dell’istituto della prescrizione, da un lato facendo decorrere il termine non dalla data del commesso reato, ma da quella in cui perviene o viene acquisita dall’autorità giudiziaria la relativa notitia criminis, e dall’altro ancorandone, come in ambito civile, il termine finale al momento della domanda e cioè al momento dell’esercizio dell’azione penale. Il prevedere ulteriori decorrenze nelle fasi e negli stati successivi rappresenta solo un incentivo per tutte le possibili (e legittime) manovre dilatorie e, quindi, per tutte le possibili e immaginabili impugnazioni.

Tanto premesso, e tralasciando la materia delle intercettazioni, sono in particolare tre i temi sui quali impostare una possibile riforma processuale: le impugnazioni, i processi in contumacia per imputati irreperibili e le notifiche.

Se per alcuni reati, in determinate situazioni, si possono concedere tre gradi di giudizio, è francamente pazzesco che essi siano previsti per quelli che possono essere considerati reati minori. I potenziali rimedi sono molteplici. Ad esempio, si può pensare di limitare l’appello solo ai processi che si svolgono con rito abbreviato, essendo profondamente contraddittorio con lo spirito del processo accusatorio avere un secondo e definitivo giudizio di merito “sulle carte” quando vi è stato il pieno contraddittorio de visu nel corso del processo di primo grado. Per ovviare alla usuale obiezione dei difensori per i quali adesso in primo grado quasi sempre il giudice è monocratico, si potrebbe ampliare l’area della collegialità (ad esempio, nei i processi per colpa professionale).

A proposito dei processi in contumacia, l’attuale situazione vede una mole assolutamente imponente di processi celebrati a carico di cittadini extracomunitari irreperibili, che spesso rischiano di essere addirittura inutili per difetti di notifica e per cui vi è sempre il rischio di dover poi rifare il processo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Va allora ripensato tutto il giudizio contumaciale in linea con le indicazioni della Corte di giustizia europea; tenendo presente che tutte le notifiche non effettuate a mani proprie dell’imputato o del domiciliatario eletto sono a rischio, essendo praticamente impossibile la prova che l’imputato avesse effettiva conoscenza del processo.

Quella delle notifiche, infine, è una materia che va radicalmente ripensata, sia per poter utilizzare gli strumenti offerti dalla evoluzione tecnologica (posta elettronica, fax) sia per evitare, in una infinità di casi, defatiganti ricerche da estendere sempre più anche a paesi stranieri. È indispensabile arrivare alla notifica presso il difensore, quanto meno quando si tratti di difensore di fiducia. Inoltre va previsto che tutte le notifiche al difensore, a testi qualificati, come i CT, ufficiali e agenti della polizia giudiziaria, appartenenti alla pubblica amministrazione avvengano a mezzo di posta elettronica certificata.

Molte altre riforme potrebbero essere suggerite e molte cose potrebbero essere fatte. Ma ciò non può avvenire in questo clima avvelenato, in cui, da un lato, si pensa solo a vantaggi ad personam e, dall’altro, si è inevitabilmente portati a esprimere valutazioni sulla efficacia o meno di determinati interventi innovativi solo sulla base dell’interrogativo se non siano per caso stati concepiti con questa finalità.